Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per la concessione dei contributi regionali  previsti  all'art.
3,  e'  autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni, per
gli anni successivi, l'entita' della spesa  sara'  stabilita  con  la
legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
   2.  Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei comma 1
si provvede nel modo seguente:
     a) per la spesa di  lire  200  milioni  relativa  all'anno  1991
mediante  utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello
stato di previsione della spesa del bilancio dei detto anno  all'uopo
utilizzando  l'apposito  accantonamento  di  cui  alla partita 3- bis
dell'elenco 2;
     b) per gli anni successivi,  mediante  impiego  di  quota  parte
delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo
per  il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'art.
9 della legge 16 maggio 1970, n. 281  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.
   3.  Le  somme  necessarie  all'erogazione  dei contributi previsti
dalla presente legge saranno iscritte, ai sensi e per gli effetti del
terzo comma dell'art. 59 della legge regionale n. 25/1980,  a  carico
di  apposito  capitolo  che  la  giunta  regionale  e' autorizzata ad
istituire nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'anno  1992  con  la  denominazione  "Contributi  in  capitale  alle
confessioni religiose nelle  spese  per  i  lavori  di  straordinaria
manutenzione,  restauro  e risanamento conservativo di edifici per il
culto e degli edifici per lo svolgimento di attivita' senza scopo  di
lucro  e  funzionalmente  connessi  alla  pratica  del  culto"  e con
stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200  milioni;  per  gli
anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
   4.  Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201
sono ridotti di lire 200 milioni.