Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per la concessione dei contributi regionali previsti all'art. 3, e' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 200 milioni, per gli anni successivi, l'entita' della spesa sara' stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dei comma 1 si provvede nel modo seguente: a) per la spesa di lire 200 milioni relativa all'anno 1991 mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio dei detto anno all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 3- bis dell'elenco 2; b) per gli anni successivi, mediante impiego di quota parte delle somme spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Le somme necessarie all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge saranno iscritte, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 59 della legge regionale n. 25/1980, a carico di apposito capitolo che la giunta regionale e' autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Contributi in capitale alle confessioni religiose nelle spese per i lavori di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici per il culto e degli edifici per lo svolgimento di attivita' senza scopo di lucro e funzionalmente connessi alla pratica del culto" e con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 200 milioni; per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti. 4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 200 milioni.