Art. 6.
                          Norma transitoria
 
   1. Per l'anno 1991 le domande per l'erogazione del contributo sono
presentate entro quarantacinque giorni dall'entrata in  vigore  della
presente  legge; il comune, entro i successivi quarantacinque giorni,
adotta il programma di cui all'art. 2 e compie ogni altro adempimento
ivi previsto; la  Regione,  entro  il  31  dicembre  1991,  adotta  i
provvedimenti di propria competenza a norma dell'art. 3.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 24 gennaio 1992
 
                              GIAMPAOLI