Art. 6. Norma transitoria 1. Per l'anno 1991 le domande per l'erogazione del contributo sono presentate entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il comune, entro i successivi quarantacinque giorni, adotta il programma di cui all'art. 2 e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1991, adotta i provvedimenti di propria competenza a norma dell'art. 3. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 24 gennaio 1992 GIAMPAOLI