(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 18 del 9 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1992 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1992, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1992 in corso di esame. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente primo comma e' altresi' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1003114, 2132201, 2222107, 2233104, 2233202, 3221105, 3313101, 3313109, 4211102, 4331103, 4331105, 5122202 e 5122206, nonche' per le spese inerenti l'attuazione del PIM (Piano Integrato Mediterraneo) e del Quadro Comunitario di sostegno per la Calabria. 3. Nei limiti dei tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'Azienda Foreste Demaniali, all'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 1992, annessi al bilancio regionale. 4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma e' altresi' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.