(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 18
                          del 9 marzo 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio
di previsione per l'anno 1992 non sia stato approvato e non oltre  il
31 marzo 1992, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
dei  tre  dodicesimi  dei  singoli  stanziamenti del bilancio 1992 in
corso di esame.
   2.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio del bilancio di cui al
precedente primo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative
agli  interventi  di  cui  ai  capitoli  1003114,  2132201,  2222107,
2233104,  2233202,  3221105,  3313101,  3313109,  4211102,   4331103,
4331105,   5122202   e   5122206,   nonche'  per  le  spese  inerenti
l'attuazione del PIM (Piano  Integrato  Mediterraneo)  e  del  Quadro
Comunitario di sostegno per la Calabria.
   3.  Nei limiti dei tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio
provvisorio dei bilanci di previsione  relativi  all'Azienda  Foreste
Demaniali,  all'ESAC  (Ente  Regionale  di  Sviluppo  Agricolo  della
Calabria) e all'EDIS (Ente per il diritto allo  studio  universitario
della Calabria) per l'anno 1992, annessi al bilancio regionale.
   4.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  dei bilanci di cui al
precedente terzo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie.