Art. 10.
             Finanziamenti per le opere di tabellazione
 
   1.  Per  gli  oneri  relativi alle opere di tabellazione di cui al
precedente art. 2, previsti in L. 2.000.000, si provvede mediante  lo
stanziamento di cui al capitolo 7930 del bilancio di previsione della
spesa per l'anno 1992.