Art. 11.
                    Finanziamenti per la gestione
 
   1.  Agli  oneri  per  la gestione della Riserva naturale orientata
delle Baragge, si  provvede  mediante  istituzione,  nello  stato  di
previsione  della  spesa  per  l'anno  finanziario  1992, di apposito
capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di
gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge".
   2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di cui al
comma 1 e' stabilito con  la  legge  regionale  di  approvazione  del
bilancio per l'anno 1992.