Art. 11. Finanziamenti per la gestione 1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992, di apposito capitolo con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge". 2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo di cui al comma 1 e' stabilito con la legge regionale di approvazione del bilancio per l'anno 1992.