Art. 12.
                            E n t r a t e
 
   1.  I  proventi  delle  sanzioni  di cui al precedente art. 7 sono
iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del
bilancio per l'anno finanziario 1992 ed  ai  corrispondenti  capitoli
dei bilanci successivi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 14 gennaio 1992
 
                               BRIZIO