Art. 12. E n t r a t e 1. I proventi delle sanzioni di cui al precedente art. 7 sono iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 14 gennaio 1992 BRIZIO