Art. 3. F i n a l i t a' 1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale orientata delle Baragge sono cosi' specificate: a) tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche attraverso interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree che abbiano subito modificazioni reversibili; b) consentire, qualificare e valorizzare le attivita' agricole presenti nell'area; c) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi, compatibilmente con le attivita' agricole presenti.