Art. 3.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Nell'ambito  ed a completamento dei principi generali indicati
all'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12,  le  finalita'
dell'istituzione  della Riserva naturale orientata delle Baragge sono
cosi' specificate:
     a) tutelare e conservare il particolare ambiente baraggivo anche
attraverso  interventi di recupero ambientale e di ripristino di aree
che abbiano subito modificazioni reversibili;
     b) consentire, qualificare e valorizzare le  attivita'  agricole
presenti nell'area;
     c)   assicurare   la   fruizione  dell'area  a  fini  culturali,
scientifici e ricreativi, compatibilmente con le  attivita'  agricole
presenti.