Art. 4. G e s t i o n e 1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 3 sono esercitate da apposito Ente strumentale della regione Piemonte dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico. 2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione e' quella definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in quanto applicabile. 3. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge e' cosi' composto: a) un rappresentante per ciascuno dei comuni di Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Masserano, Roasio, Romagnano Sesia e Rovascenda; b) tre membri nominati dal Consiglio regionale con esperienza in materia agronomica, botanica e zoologica; c) un membro nominato dalla provincia di Vercelli ed uno nominato dalla provincia di Novara su designazione delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) un membro nominato dalla provincia di Vercelli ed uno nominato dalla provincia di Novara su designazione delle Associazioni ambientalistiche rappresentative a livello regionale.