Art. 4.
                           G e s t i o n e
 
   1.  Le  funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita'
necessarie per il conseguimento delle finalita'  di  cui  all'art.  3
sono  esercitate  da apposito Ente strumentale della regione Piemonte
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico.
   2. L'organizzazione amministrativa dell'Ente di gestione e' quella
definita al Capo II della legge regionale 22 marzo 1990,  n.  12,  in
quanto applicabile.
   3.  Il  Consiglio  direttivo  dell'Ente  di gestione della Riserva
naturale orientata delle Baragge e' cosi' composto:
     a) un rappresentante  per  ciascuno  dei  comuni  di  Brusnengo,
Candelo,  Castelletto  Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato,
Cureggio, Fontaneto  d'Agogna,  Gattinara,  Ghemme,  Lenta,  Lozzolo,
Masserano, Roasio, Romagnano Sesia e Rovascenda;
     b) tre membri nominati dal Consiglio regionale con esperienza in
materia agronomica, botanica e zoologica;
     c)  un  membro  nominato  dalla  provincia  di  Vercelli  ed uno
nominato  dalla   provincia   di   Novara   su   designazione   delle
Organizzazioni  professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale;
     d) un  membro  nominato  dalla  provincia  di  Vercelli  ed  uno
nominato dalla provincia di Novara su designazione delle Associazioni
ambientalistiche rappresentative a livello regionale.