Art. 6.
                         Vincoli e permessi
 
   1. Sull'intero territorio della Riserva naturale  orientata  delle
Baragge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia
di  tutela  dell'ambiente,  della  flora e della fauna, nonche' delle
leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
     a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
     b) aprire nuove discariche;
     c) esercitare l'attivita' venatoria:  sono  comunque  consentiti
gli  interventi  non costituenti attivita' venatoria e previsti dalla
legge regionale 8 giugno 1989, n.  36,  con  particolare  riferimento
alle catture;
     d)  alterare  e  modificare le condizioni naturali di vita degli
animali;
     e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie  e  tipo,
fatte   salve  le  operazioni  connesse  alle  attivita'  agro-silvo-
pastorali;
     f) abbattere o  comunque  danneggiare  gli  alberi  che  abbiano
particolare  valore  ambientale  o  scientifico  che sono definiti ed
individuati dal Piano di cui all'art. 9;
     g)  esercitare  attivita'  ricreative  e  sportive   con   mezzi
meccanici fuori strada;
     h)  costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi
il collegamento della Superstrada pedemontana e le strade  necessarie
allo svolgimento delle attivita' agricole;
     i)   effettuare  interventi  di  demolizione  di  edifici  o  di
costruzione di nuovi edifici o strutture  stabili  o  temporanee  che
possano  alterare  le  caratteristiche  ambientali  e paesistiche dei
luoghi.
   2. Sull'intero  territorio  della  Riserva  naturale  e'  comunque
consentito:
     a)  svolgere  le attivita' agricole e provvedere agli interventi
funzionali migliorativi e di qualificazione delle  attivita'  stesse,
interventi che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'art. 9;
     b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e
conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge
regionale  8  giugno 1989, n. 36, richiamati al comma 1, sub. c), del
presente articolo;
     c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti  e  con  le
procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
   3.  Fino  all'approvazione  del  Piano  di  cui  all'art.  9, ogni
intervento  di  modificazione  dello  stato  attuale  dei  luoghi  e'
sottoposto  a  preventiva  autorizzazione del presidente della Giunta
regionale.
   4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente  naturale  sono
previste dal Piano di cui al successivo art. 9.