Art. 6. Vincoli e permessi 1. Sull'intero territorio della Riserva naturale orientata delle Baragge, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di: a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura; b) aprire nuove discariche; c) esercitare l'attivita' venatoria: sono comunque consentiti gli interventi non costituenti attivita' venatoria e previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, con particolare riferimento alle catture; d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attivita' agro-silvo- pastorali; f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico che sono definiti ed individuati dal Piano di cui all'art. 9; g) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada; h) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatti salvi il collegamento della Superstrada pedemontana e le strade necessarie allo svolgimento delle attivita' agricole; i) effettuare interventi di demolizione di edifici o di costruzione di nuovi edifici o strutture stabili o temporanee che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi. 2. Sull'intero territorio della Riserva naturale e' comunque consentito: a) svolgere le attivita' agricole e provvedere agli interventi funzionali migliorativi e di qualificazione delle attivita' stesse, interventi che dovranno essere previsti dal Piano di cui all'art. 9; b) effettuare gli interventi tecnici finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36, richiamati al comma 1, sub. c), del presente articolo; c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57. 3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi e' sottoposto a preventiva autorizzazione del presidente della Giunta regionale. 4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui al successivo art. 9.