Art. 7.
                           S a n z i o n i
 
   1.  Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1,
dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di  L.
3.000.000  ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale
rimosso o depositato.
   2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c),  comma  1,
dell'art.  6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia
di caccia.
   3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma
1, del precedente art. 6 comportano la sanzione amministrativa da  un
minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
   4.  Le  violazioni  al  divieto  di  cui alla lettera f), comma 1,
dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di  L.
25.000  ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da
un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000,  nel  caso  di
abbattimento.
   5.  Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) e i), comma 1,
ed alle limitazioni  di  cui  al  comma  3,  del  precedente  art.  6
comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi in materia
urbanistica.
   6.  I tagli boschivi effettuati in conformita' della previsione di
cui all'art. 12 della  legge  regionale  4  settembre  1979,  n.  57,
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad
un  massimo  di  L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su
cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
   7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e  6,  del
presente  articolo  comportano,  oltre  alle  sanzioni amministrative
previste, l'obbligo del ripristino che dovra'  essere  realizzato  in
conformita'  alle  disposizioni  formulate  in  apposito  decreto del
presidente della Giunta regionale.
   8. Ai sensi della  legge  regionale  2  marzo  1984,  n.  15,  per
l'accertamento  delle  violazioni  e  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi  di
cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689.
   9.  Le  somme  riscosse  ai  sensi  del presente articolo e quelle
riscosse ai sensi delle norme contenute nel  Piano  naturalistico  di
cui all'art. 9 sono introitate nel bilancio della Regione.