Art. 7. S a n z i o n i 1. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso o depositato. 2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia. 3. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e) e g), comma 1, del precedente art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000. 4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera f), comma 1, dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di L. 250.000 ad un massimo di L. 2.500.000, nel caso di abbattimento. 5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere h) e i), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3, del precedente art. 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi in materia urbanistica. 6. I tagli boschivi effettuati in conformita' della previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui e' stato effettuato il taglio boschivo. 7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6, del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della Giunta regionale. 8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1989, n. 689. 9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano naturalistico di cui all'art. 9 sono introitate nel bilancio della Regione.