Art. 8.
                          V i g i l a n z a
 
   1.  La vigilanza della Riserva naturale orientata delle Baragge e'
affidata:
     a)  al  personale  di  sorveglianza   della   Riserva   previsto
nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 5;
     b)  agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie
di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato.