Art. 8. V i g i l a n z a 1. La vigilanza della Riserva naturale orientata delle Baragge e' affidata: a) al personale di sorveglianza della Riserva previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 5; b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato.