Art. 9. Piano naturalistico 1. La Riserva naturale orientata delle Baragge e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le proce- dure richiamate all'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12. 2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge regionale 57/79, anche norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.