Art. 9.
                         Piano naturalistico
 
   1. La Riserva naturale  orientata  delle  Baragge  e'  oggetto  di
apposito  Piano  naturalistico redatto ed approvato secondo le proce-
dure richiamate all'art. 25 della legge regionale 22 marzo  1990,  n.
12.
   2.   Il   Piano  naturalistico  deve  contenere,  oltre  a  quanto
espressamente stabilito dall'art.  7  della  legge  regionale  57/79,
anche  norme ed indirizzi relativi alla edificabilita' ed all'uso del
suolo: tali norme ed  indirizzi  sono  prevalenti  nei  confronti  di
eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.