Art. 2.
                       Indennita' di funzione
 
   1.   Fino   alla   data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
riorganizzazione   delle   strutture   e   dei   servizi   regionali,
l'indennita'  correlata  alla prima qualifica funzionale dirigenziale
e' corrisposta dal 1› ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti:
     a) 0,9 ai  dirigenti  coordinatori  preposti  con  provvedimenti
della  Giunta  regionale alla direzione e/o coordinamento dei settori
e/o uffici previsti dal vigente ordinamento;
     b) 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione di strutture,  quale
immediata   articolazione   funzionale  delle  strutture  di  cui  al
precedente punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti
formali di data certa, compresi  quelli  dei  coordinatori  dirigenti
responsabili,  prima  della  data  di  entrata  in vigore della legge
regionale 4 maggio 1990, n. 22;
     c) 0,5 ai dirigenti preposti alla direzione di  tutte  le  altre
strutture,  quali  articolazioni  funzionali  di  quelle  di  cui  al
precedente punto b), costituite con atti formali, compresi quelli dei
coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di  entrata  in
vigore della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22;
     d)  0,1  ai  dirigenti  che  non sono preposti alla direzione di
alcuna struttura.