Art. 2. Indennita' di funzione 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riorganizzazione delle strutture e dei servizi regionali, l'indennita' correlata alla prima qualifica funzionale dirigenziale e' corrisposta dal 1 ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti: a) 0,9 ai dirigenti coordinatori preposti con provvedimenti della Giunta regionale alla direzione e/o coordinamento dei settori e/o uffici previsti dal vigente ordinamento; b) 0,7 ai dirigenti preposti alla direzione di strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al precedente punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di data certa, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22; c) 0,5 ai dirigenti preposti alla direzione di tutte le altre strutture, quali articolazioni funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali, compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima della data di entrata in vigore della legge regionale 4 maggio 1990, n. 22; d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura.