Art. 3. 1. Alla individuazione delle strutture di cui all'art. 1, primo comma, e daell'art. 2, lettere b) e c), dovra' provvedere con atto ricognitivo la Giunta regionale previa valutazione di apposita commissione presieduta dall'Assessore al Personale o da un suo delegato e cosi' composta: da due rappresentanti delle OO.SS. aziendali maggiormente rappresentative; da due dirigenti regionali designati dalla Giunta regionale. 2. Alla costituzione della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. 3. Ai membri della commissione compete una indennita' secondo le norme della legge regionale n. 45 del 12 agosto 1981.