Art. 3.
 
   1.  Alla  individuazione  delle strutture di cui all'art. 1, primo
comma, e daell'art. 2, lettere b) e c), dovra'  provvedere  con  atto
ricognitivo  la  Giunta  regionale  previa  valutazione  di  apposita
commissione presieduta  dall'Assessore  al  Personale  o  da  un  suo
delegato e cosi' composta:
    da   due   rappresentanti  delle  OO.SS.  aziendali  maggiormente
rappresentative;
    da due dirigenti regionali designati dalla Giunta regionale.
   2. Alla costituzione  della  commissione  provvede  il  Presidente
della Giunta regionale con proprio decreto.
   3.  Ai  membri della commissione compete una indennita' secondo le
norme della legge regionale n. 45 del 12 agosto 1981.