Art. 2.
 
   1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 e' limitata ad un dodicesimo
di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di  spesa  inderogabile  per
ogni  mese  di  esercizio  provvisorio,  ovvero  alla  maggiore spesa
necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente  regolata  dalla
legge  e  non  suscettibile  di  impegno o di pagamento frazionati in
dodicesimi.
   2. In applicazione dell'art. 50, terzo e quinto comma, della legge
regionale  di  contabilita'  30  maggio  1977,  n.  17  e  successive
modificazioni,  sono  sospese,  dal  1›  gennaio 1992 e per la durata
dell'esercizio  provvisorio  del   bilancio,   tutte   le   procedure
amministrative  e  contabili  relative  a  nuovi  impegni  di spesa e
comunque  all'assunzione  di  nuove  obbligazioni  per  altre   spese
correnti  e  per  le  spese  classificate  in  conto  capitale  o  di
investimento.
   3. La sospensione stabilita al precedente  comma  non  si  applica
alle   procedure  di  impegno,  liquidazione  e  pagamento  di  spese
finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla  regione
per  l'anno  1992,  ivi  compresi  i programmi finanziati di cui agli
articoli 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5.
   La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli art. 127 della costituzione e  60  dello
statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 20 gennaio 1992
 
                               BELLOMO