Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 e' limitata ad un dodicesimo di ogni capitolo di spesa obbligatoria e di spesa inderogabile per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero alla maggiore spesa necessaria laddove si tratti di spesa tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. 2. In applicazione dell'art. 50, terzo e quinto comma, della legge regionale di contabilita' 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese, dal 1 gennaio 1992 e per la durata dell'esercizio provvisorio del bilancio, tutte le procedure amministrative e contabili relative a nuovi impegni di spesa e comunque all'assunzione di nuove obbligazioni per altre spese correnti e per le spese classificate in conto capitale o di investimento. 3. La sospensione stabilita al precedente comma non si applica alle procedure di impegno, liquidazione e pagamento di spese finanziate con fondi a destinazione vincolata assegnati alla regione per l'anno 1992, ivi compresi i programmi finanziati di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 5. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 127 della costituzione e 60 dello statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 20 gennaio 1992 BELLOMO