la seguente legge: Art. 1. 1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12, e' cosi' modificato: "- titolo di proprieta' del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilita' del bene nonche' assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere".