la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'ultimo  periodo  del  primo  comma  dell'art.  4 della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 12, e' cosi' modificato:  "-  titolo  di
proprieta'  del  terreno  e/o  del  fabbricato o - nel caso in cui il
richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a
dimostrare  la  disponibilita'   del   bene   nonche'   assenso   del
proprietario,  con  sottoscrizione  autenticata, all'esecuzione delle
opere".