Art. 2.
 
   1. Il primo comma dell'art. 5  della  legge  regionale  22  agosto
1989, n. 12, e' cosi' modificato:
    "1.  Gli  immobili incentivati ai sensi della presente legge sono
vincolati alla specifica destinazione  turistico-alberghiera  per  la
durata di venti anni diin caso di costruzione ed impianti fissi e per
la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento".