Art. 2. 1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 12, e' cosi' modificato: "1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni diin caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno dieci anni in caso di arredamento".