Art. 3.
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'art.  5 della Legge regionale 22 agosto
1989, n. 12, e' cosi' modificato:
    "3. I beneficiari che  non  risultano  proprietari  dell'immobile
sottoscrivono    apposita    obbligazione   di   mantenimento   della
destinazione turistico-alberghiera per il periodo di  venti  anni  in
caso  di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso
di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari  sono
tenuti  alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla
durata di utilizzo".