Art. 3. 1. Il terzo comma dell'art. 5 della Legge regionale 22 agosto 1989, n. 12, e' cosi' modificato: "3. I beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di venti anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno dieci anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo".