Art. 4. 1. Le domande gia' integrate ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 22 agosto 1989, n. 12 possono essere ulteriormente corredate della documentazione di cui alle disposizioni precedenti, tramite il sindaco competente per territorio, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le domande non documentate nel termine di cui al precedente comma sono archiviate. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, 23 gennaio 1992 BELLOMO