Art. 4.
 
   1. Le domande gia' integrate ai  sensi  dell'art.  9  della  Legge
regionale   22  agosto  1989,  n.  12  possono  essere  ulteriormente
corredate della documentazione di cui alle  disposizioni  precedenti,
tramite  il  sindaco  competente  per  territorio,  entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2. Le domande non documentate nel termine  di  cui  al  precedente
comma sono archiviate.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 23 gennaio 1992
 
                               BELLOMO