Art. 10.
                            Fondi globali
 
   1.  L'articolo  10,  secondo comma, della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47, e' sostituito dal seguente:
   "Gli importi  previsti  nei  fondi  di  cui  al  precedente  comma
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove
o  maggiori  spese  o  riduzioni di entrata e accantonamenti di segno
negativo  per  riduzioni  di  spese  o  incremento  di  entrate.  Gli
accantonamenti  di  segno  negativo  sono  collegati  ad  uno  o piu'
accantonamenti di segno positivo o  parte  di  essi.  L'utilizzazione
degli  accantonamenti di segno positivo e' subordinata all'entrata in
vigore  del  provvedimento  legislativo   presentato   dalla   Giunta
all'Assemblea   regionale   siciliana   relativo   al  corrispondente
accantonamento di segno  negativo  ovvero  alla  realizzazione  delle
entrate  o  alla  riduzione  delle  spese  relative al corrispondente
accantonamento di segno negativo.
   Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le  finanze
le  risorse  derivanti  dalla riduzione di spese o dall'incremento di
entrate sono portate rispettivamente  in  diminuzione  ai  pertinenti
capitoli  di  spesa  ovvero  in  aumento  dell'entrata  del  bilancio
regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni  dei
fondi di cui al primo comma".