Art. 10. Fondi globali 1. L'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrata e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo e' subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma".