Art. 3.
                    Occupazione negli enti locali
 
   1. Le spese autorizzate dall'articolo  2,  comma  4,  della  legge
regionale  15  maggio 1991, n. 22, per gli esercizi finanziari 1992 e
1993, sono rideterminate rispettivamente in lire 10 mila  milioni  ed
in lire 218 mila milioni.