Art. 6. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 1973, n. 2, e' aggiunto il seguente comma: "La Gazzetta Ufficiale e' distribuita per la vendita alle edicole ed alle librerie che ne fanno richiesta. Le somme ricavate dalle vendite sono versate nelle casse della Regione secondo le modalita' previste dal comma 1".