Art. 6.
 
   1. Dopo il primo comma dell'articolo 5 della  legge  regionale  18
gennaio 1973, n. 2, e' aggiunto il seguente comma:
   "La  Gazzetta Ufficiale e' distribuita per la vendita alle edicole
ed alle librerie che ne fanno  richiesta.  Le  somme  ricavate  dalle
vendite  sono  versate nelle casse della Regione secondo le modalita'
previste dal
comma 1".