Art. 7. Interventi per i danni in agricoltura 1. La spesa di lire 361.000 milioni autorizzata per agli anni 1992 e 1993 dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, e' cosi' rimodulata: 1992 1993 1994 1995 1996 (in milioni di lire) 37.000 50.000 50.000 112.000 112.000 2. L'onere di lire 37.000 milioni per l'anno 1992, che si iscrive al capitolo 60774, e' posto a carico delle disponibilita' di cui alle assegnazioni statali relative alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni; gli oneri ricadenti negli esercizi successivi, che si iscrivono al capitolo 60769, sono posti a carico dei fondi ordinari della Regione. 3. A valere sulla spesa dell'anno 1992 di cui al comma 2 la somma di lire 13.000 milioni e' destinata ad interventi per il ripristino di infrastrutture agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del 12/14 ottobre e novembre 1991 e la somma di lire 10.000 milioni agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1991, n. 32. 4. A carico del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 non possono essere autorizzate spese per limiti di impegno.