Art. 7.
                Interventi per i danni in agricoltura
 
   1. La spesa di lire 361.000 milioni autorizzata per agli anni 1992
e 1993 dall'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1991,  n.  32,
e' cosi' rimodulata:
 
  1992      1993      1994     1995     1996
              (in milioni di lire)
37.000    50.000    50.000   112.000   112.000
   2.  L'onere di lire 37.000 milioni per l'anno 1992, che si iscrive
al capitolo 60774, e' posto a carico delle disponibilita' di cui alle
assegnazioni statali relative alle leggi 25 maggio 1970, n.  364,  15
ottobre  1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni; gli
oneri ricadenti  negli  esercizi  successivi,  che  si  iscrivono  al
capitolo 60769, sono posti a carico dei fondi ordinari della Regione.
   3.  A valere sulla spesa dell'anno 1992 di cui al comma 2 la somma
di lire 13.000 milioni e' destinata ad interventi per  il  ripristino
di  infrastrutture  agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del
12/14 ottobre e novembre 1991 e la somma di lire 10.000 milioni  agli
interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25
maggio 1991, n. 32.
   4. A carico del fondo di cui all'articolo 23 della legge regionale
25  marzo 1986, n. 13 non possono essere autorizzate spese per limiti
di impegno.