Art. 9. Copertura finanziaria dei disegni di legge 1. Tutti i disegni di legge di iniziativa governativa devono essere accompagnati da una relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e della relativa copertura finanziaria.