Art. 9.
             Copertura finanziaria dei disegni di legge
 
   1. Tutti i disegni  di  legge  di  iniziativa  governativa  devono
essere    accompagnati   da   una   relazione   tecnica   predisposta
dall'amministrazione   competente   e   verificata   dall'Assessorato
regionale  del  bilancio  e delle finanze sulla quantificazione degli
oneri recati da ciascuna  disposizione  e  della  relativa  copertura
finanziaria.