(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 22 ottobre 1991)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  2292  del  6
maggio 1991
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Agli  avvocati  e  procuratori  legali addetti all'ispettorato
affari  legali,  all'ufficio  servizi  legali  per  l'urbanistica   e
all'ufficio     servizi    generali    della    direzione    generale
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  spetta  un'indennita'   forense
ragguagliata ai compensi di natura professionale di cui agli articoli
dal  57  al  68  del  regio  decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
recuperati dall'amministrazione a seguito  di  condanna  della  parte
avversa soccombente, secondo le seguenti disposizioni.
   2. Le somme riscosse da ciascuna struttura organizzativa a seguito
di  sentenza,  di  decisione,  di  ordinanza,  di  decreto  o di lodo
divenuti irretrattabili, affluiscono in  apposito  capitolo  iscritto
nello stato di previsione dell'entrata.
   3.  Le  somme  di  cui  al  comma  2,  dedotte  le sole spese vive
sostenute direttamente dall'amministrazione, alimentano  un  apposito
fondo  per la corresponsione di un'indennita' forense in favore degli
avvocati e procuratori addetti a ciascuna struttura organizzativa.
   4. L'indennita' forense e' determinata secondo i seguenti criteri:
     a) la meta' dell'ammontare complessivo del fondo e' ripartita in
quote   uguali,   indipendentemente   dalla  qualifica  funzionale  e
dall'anzianita' di servizio;
     b) l'altra meta' e' ripartita tra gli avvocati e procuratori  in
proporzione  dello  stipendio di ciascuno, e purche' abbiano prestato
servizio in tale qualifica per almeno  due  anni,  presso  una  delle
strutture organizzative di cui al comma 1.
   5.  Il  direttore dell'ufficio stipendi provvede alla liquidazione
dell'indennita' forense spettante agli avvocati e procuratori addetti
a ciascuna struttura organizzativa di cui al comma 1, sulla base  del
rendiconto  del  dirigente  della  struttura  stessa,  nel quale sono
evidenziati:
     a) l'ammontare delle spese,  dei  diritti  e  degli  onorari  di
avvocato  e  di  procuratore,  liquidato  dal  giudice o dal collegio
arbitrale   nei   titoli    divenuti    irretrattabili    nell'ultimo
quadrimestre;
     b)   le   quietanze   di   versamento  delle  somme  esatte  nel
quadrimestre e divenute divisibili;
     c)  le  quietanze  di  versamento   delle   somme   esatte   nel
quadrimestre e non ancora divenute divisibili;
     d)  le  somme  esatte  e  versate  nei precedenti quadrimestri e
divenute divisibili nell'ultimo quadrimestre;
     e) le somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri  e  non
ancora divenute divisibili;
     f) il prospetto di riparto tra il personale delle somme divenute
nel quadrimestre divisibili.
   6.  Quando tra le somme di cui al comma 5, lettera f), ve ne siano
di  quelle   riscosse   e   versate   durante   esercizi   precedenti
all'esercizio in corso, se ne fanno separati prospetti di riparto.
   7. Il rendiconto deve indicare anche il titolo in virtu' del quale
furono  riscossi gli onorari, le competenze e le spese, e se esso sia
o  non  irretrattabile,  specificando,  nell'affermativa,  come   sia
divenuto  tale. Il rendiconto e' controfirmato, per l'esattezza delle
somme riscosse, dal direttore dell'ufficio finanze.