(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 22 ottobre 1991) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2292 del 6 maggio 1991 E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Agli avvocati e procuratori legali addetti all'ispettorato affari legali, all'ufficio servizi legali per l'urbanistica e all'ufficio servizi generali della direzione generale dell'agricoltura e delle foreste, spetta un'indennita' forense ragguagliata ai compensi di natura professionale di cui agli articoli dal 57 al 68 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati dall'amministrazione a seguito di condanna della parte avversa soccombente, secondo le seguenti disposizioni. 2. Le somme riscosse da ciascuna struttura organizzativa a seguito di sentenza, di decisione, di ordinanza, di decreto o di lodo divenuti irretrattabili, affluiscono in apposito capitolo iscritto nello stato di previsione dell'entrata. 3. Le somme di cui al comma 2, dedotte le sole spese vive sostenute direttamente dall'amministrazione, alimentano un apposito fondo per la corresponsione di un'indennita' forense in favore degli avvocati e procuratori addetti a ciascuna struttura organizzativa. 4. L'indennita' forense e' determinata secondo i seguenti criteri: a) la meta' dell'ammontare complessivo del fondo e' ripartita in quote uguali, indipendentemente dalla qualifica funzionale e dall'anzianita' di servizio; b) l'altra meta' e' ripartita tra gli avvocati e procuratori in proporzione dello stipendio di ciascuno, e purche' abbiano prestato servizio in tale qualifica per almeno due anni, presso una delle strutture organizzative di cui al comma 1. 5. Il direttore dell'ufficio stipendi provvede alla liquidazione dell'indennita' forense spettante agli avvocati e procuratori addetti a ciascuna struttura organizzativa di cui al comma 1, sulla base del rendiconto del dirigente della struttura stessa, nel quale sono evidenziati: a) l'ammontare delle spese, dei diritti e degli onorari di avvocato e di procuratore, liquidato dal giudice o dal collegio arbitrale nei titoli divenuti irretrattabili nell'ultimo quadrimestre; b) le quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e divenute divisibili; c) le quietanze di versamento delle somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute divisibili; d) le somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell'ultimo quadrimestre; e) le somme esatte e versate nei precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili; f) il prospetto di riparto tra il personale delle somme divenute nel quadrimestre divisibili. 6. Quando tra le somme di cui al comma 5, lettera f), ve ne siano di quelle riscosse e versate durante esercizi precedenti all'esercizio in corso, se ne fanno separati prospetti di riparto. 7. Il rendiconto deve indicare anche il titolo in virtu' del quale furono riscossi gli onorari, le competenze e le spese, e se esso sia o non irretrattabile, specificando, nell'affermativa, come sia divenuto tale. Il rendiconto e' controfirmato, per l'esattezza delle somme riscosse, dal direttore dell'ufficio finanze.