Art. 2. 1. Nel caso di nuova qualifica o di aumento di stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo stipendio non e' considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento. Si tiene conto invece della nuova qualifica o dell'aumento di stipendio disposti nel corso del quadrimestre e per il relativo periodo, purche' il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei conti prima della scadenza del termine quadrimestrale. 2. Nel caso di trasferimento da una ad altra delle strutture organizzative di cui al comma 1 dell'art. 1, l'interessato partecipa, per l'intero quadrimestre, al riparto di quest'ultima struttura, qualora il provvedimento abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del termine quadrimestrale. 3. Colui che entra a far parte di una delle strutture organizzative di cui all'art. 1, comma 1, nel corso del quadrimestre, partecipa al riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di immissione in possesso dell'ufficio. 4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, coloro che sono collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando a disposizione, in disponibilita' o in congedo straordinario, esclusi i periodi di congedo per matrimonio, per ragioni di studio e per cure richieste dallo stato di invalidita' di guerra o per servizio, nonche' i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermita' per causa di servizio. 5. Il diritto all'indennita' forense viene altresi' meno per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, non spetti o sia ridotto lo stipendio. 6. Si perde il diritto all'indennita' forense allorche' sia comminata la destituzione o dichiarata la decadenza ovvero la dispensa per scarso rendimento; in tali casi il diritto cessa dal momento in cui si e' verificato il fatto risolutivo del rapporto di impiego. 7. Nel caso di collocamento a riposo, di accettazione di dimissioni volontarie, di passaggio in altri uffici o amministrazioni, l'interessato partecipa al riparto fino alla data di decorrenza del provvedimento.