Art. 2.
 
   1.  Nel  caso  di  nuova  qualifica  o  di  aumento  di  stipendio
attribuito  con  effetto  retroattivo,  il  nuovo  stipendio  non  e'
considerato per i quadrimestri anteriori alla data del provvedimento.
Si tiene  conto  invece  della  nuova  qualifica  o  dell'aumento  di
stipendio  disposti  nel  corso  del  quadrimestre  e per il relativo
periodo, purche' il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei
conti prima della scadenza del termine quadrimestrale.
   2. Nel caso di trasferimento  da  una  ad  altra  delle  strutture
organizzative di cui al comma 1 dell'art. 1, l'interessato partecipa,
per  l'intero  quadrimestre,  al  riparto  di quest'ultima struttura,
qualora il provvedimento abbia  decorrenza  da  data  anteriore  alla
scadenza del termine quadrimestrale.
   3.   Colui   che   entra  a  far  parte  di  una  delle  strutture
organizzative di cui all'art. 1, comma 1, nel corso del quadrimestre,
partecipa al riparto soltanto per il  tempo  decorso  dalla  data  di
immissione in possesso dell'ufficio.
   4.   Non   hanno   diritto   a  partecipare  al  riparto,  per  il
corrispondente periodo, coloro che sono  collocati  fuori  ruolo,  in
aspettativa,  in  comando  a  disposizione,  in  disponibilita'  o in
congedo straordinario, esclusi i periodi di congedo  per  matrimonio,
per ragioni di studio e per cure richieste dallo stato di invalidita'
di  guerra o per servizio, nonche' i casi di aspettativa per richiamo
alle armi e per infermita' per causa di servizio.
   5. Il diritto all'indennita' forense viene altresi' meno per tutto
il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, non  spetti  o  sia
ridotto lo stipendio.
   6.  Si  perde  il  diritto  all'indennita'  forense  allorche' sia
comminata  la  destituzione  o  dichiarata  la  decadenza  ovvero  la
dispensa  per  scarso  rendimento;  in tali casi il diritto cessa dal
momento in cui si e' verificato il fatto risolutivo del  rapporto  di
impiego.
   7.   Nel  caso  di  collocamento  a  riposo,  di  accettazione  di
dimissioni   volontarie,   di   passaggio   in   altri    uffici    o
amministrazioni, l'interessato partecipa al riparto fino alla data di
decorrenza del provvedimento.