Art. 3.
 
   1.  Il  direttore dell'ufficio stipendi, sulla base del rendiconto
dei  dirigenti  delle  competenti  strutture  organizzative   liquida
l'indennita'  forense  agli  aventi diritto, tenuto conto delle somme
disponibili sull'apposito fondo, e ne dispone il pagamento, al  netto
dei tributi erariali.
   2.  Copia  dei  provvedimenti  di  liquidazione  e'  trasmessa  al
dirigente della struttura organizzativa di cui all'art. 1,  comma  1,
ed al direttore dell'ufficio finanze.