Art. 3. 1. Il direttore dell'ufficio stipendi, sulla base del rendiconto dei dirigenti delle competenti strutture organizzative liquida l'indennita' forense agli aventi diritto, tenuto conto delle somme disponibili sull'apposito fondo, e ne dispone il pagamento, al netto dei tributi erariali. 2. Copia dei provvedimenti di liquidazione e' trasmessa al dirigente della struttura organizzativa di cui all'art. 1, comma 1, ed al direttore dell'ufficio finanze.