Art. 4.
 
   1.  Qualora  la  rappresentanza  e  difesa  sia stata conferita ad
avvocati  e  procuratori  legali  della  provincia  congiuntamente  o
disgiuntamente   ad  avvocati  o  procuratori  esterni,  le  spese  e
competenze di questi ultimi sono  a  carico  dell'amministrazione  ai
sensi dell'art. 62 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
   2.  In  caso  di  attivita'  congiunta  dei  difensori  interni ed
esterni, il dirigente della struttura organizzativa di  cui  all'art.
1,  comma  1,  individua  gli  onorari  ed i diritti di avvocato e di
procuratore, relativi all'attivita' spiegata dai  difensori  interni,
che   vengono   detratti  dalle  voci  corrispondenti  liquidate  nel
provvedimento giudiziale o  arbitrale.  In  ogni  caso  ai  difensori
interni  spetta,  a  titolo  di  onorari,  una somma non inferiore al
cinquanta  per  cento  di  quella  liquidata  nel   titolo   divenuto
irretrattabile.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.
    Bolzano, 1 luglio 1991
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1991
Registro n. 20, foglio n. 22