Art. 4. 1. Qualora la rappresentanza e difesa sia stata conferita ad avvocati e procuratori legali della provincia congiuntamente o disgiuntamente ad avvocati o procuratori esterni, le spese e competenze di questi ultimi sono a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 62 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. 2. In caso di attivita' congiunta dei difensori interni ed esterni, il dirigente della struttura organizzativa di cui all'art. 1, comma 1, individua gli onorari ed i diritti di avvocato e di procuratore, relativi all'attivita' spiegata dai difensori interni, che vengono detratti dalle voci corrispondenti liquidate nel provvedimento giudiziale o arbitrale. In ogni caso ai difensori interni spetta, a titolo di onorari, una somma non inferiore al cinquanta per cento di quella liquidata nel titolo divenuto irretrattabile. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 1 luglio 1991 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1991 Registro n. 20, foglio n. 22