Art. 4. Modalita' di svolgimento degli esami 1. La durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona e' determinata dalla commissione di esame in non meno di quattro e non piu' di sei ore, elevabile per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico ad otto ore. 2. La durata massima della prova scritta o pratica nonche' dei tests attitudinali per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale e' determinata dalla commissione di esame in non piu' di quattro ore. 3. La verifica dei risultati dei questionari e dei tests attitudinali puo' essere fatta a mezzo di idonea strumentazione automatizzata. 4. Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche e' sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione di esame ovvero di un membro e del segretario. 5. Tra la data delle prove di esame e l'invito scritto alle medesime deve intercorrere un periodo non inferiore a quindici giorni. L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non firmato si presume come data di ricevimento la data dell'avviso sottoscritto dall'agente postale e risultante dalla busta o dall'avviso di ricevimento. 6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale.