Art. 4.
                Modalita' di svolgimento degli esami
 
   1.  La  durata massima della prova scritta o pratica per l'accesso
alle  qualifiche  funzionali  sesta,  settima,  ottava  e   nona   e'
determinata  dalla  commissione di esame in non meno di quattro e non
piu' di  sei  ore,  elevabile  per  le  prove  pratiche  dei  profili
professionali del personale tecnico ad otto ore.
   2.  La  durata  massima  della prova scritta o pratica nonche' dei
tests attitudinali per l'accesso alla prima, seconda, terza, quarta e
quinta qualifica funzionale e' determinata dalla commissione di esame
in non piu' di quattro ore.
   3.  La  verifica  dei  risultati  dei  questionari  e  dei   tests
attitudinali  puo'  essere  fatta  a  mezzo  di idonea strumentazione
automatizzata.
   4. Durante lo  svolgimento  delle  prove  scritte  o  pratiche  e'
sufficiente,  salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di
due componenti della commissione di esame ovvero di un membro  e  del
segretario.
   5.  Tra  la  data  delle  prove  di  esame e l'invito scritto alle
medesime deve  intercorrere  un  periodo  non  inferiore  a  quindici
giorni.  L'invito avviene mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. In caso di avviso di ricevimento non firmato si  presume
come data di ricevimento la data dell'avviso sottoscritto dall'agente
postale e risultante dalla busta o dall'avviso di ricevimento.
   6. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2, 3, 4 e
5 le prove di esame si svolgono secondo la normativa statale.