Art. 6.
                             Graduatorie
 
   1.  L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza
e quarta qualifica funzionale puo' avvenire mediante  superamento  di
test  attitudinale  o prova pratica e prova orale secondo l'ordine di
apposita  graduatoria  permanente   per   ogni   profilo   e   gruppo
linguistico.
   2.  Con  decreto  dell'assessore  provinciale  del  personale puo'
essere autorizzata la formazione di apposite graduatorie per uffici o
servizi o zone territoriali delimitate.
   3. La graduatoria permanente e' aggiornata mensilmente al primo di
ogni mese sulla base  delle  domande  pervenute  all'ispettorato  del
personale  entro  le  ore  dodici  del  quindicesimo  giorno del mese
precedente. Le domande  possono  essere  inviate  anche  mediante  il
servizio   postale   con  lettera  raccomandata,  purche'  pervengano
all'ufficio postale ricevente dell'amministrazione entro il  medesimo
giorno.
   4.  La  graduatoria  e'  formata  sulla  base della valutazione di
titoli ai sensi dell'art. 10. La valutazione dei titoli  di  servizio
avviene  a  cadenza  semestrale al primo gennaio e al primo luglio di
ogni anno. Non si tiene conto  del  servizio  maturato  nel  semestre
precedente alle suindicate date.
   5.  La  graduatoria  mensile  e' resa immediatamente esecutiva con
l'approvazione da parte dell'ispettore del personale. La  graduatoria
viene  depositata  nell'ufficio  competente  per  la  gestione  della
relativa graduatoria e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in
cui ha sede l'ufficio medesimo.
   6.  Le  domande  per l'inserimento nella graduatoria devono essere
confermate,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  biennio  dal   primo
inserimento nella graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio
non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione
provinciale.
   7.  Il personale di ruolo, in possesso dei requisiti di anzianita'
richiesti per accedere ad un profilo di una qualifica superiore, puo'
chiedere di essere inserito nella relativa  graduatoria.  La  riserva
dei  posti  e'  calcolata,  di  regola,  con riferimento ai posti che
vengono coperti nell'anno solare.
   8. Il personale provvisorio o supplente in servizio,  assunto  nel
rispetto  di  una  graduatoria, ha titolo di precedenza, tenuto conto
dell'anzianita'  di  servizio,  nella  graduatoria   permanente.   Il
personale   provvisorio   o   supplente   che   abbia  gia'  superato
positivamente le prove selettive di cui al  comma  1  e'  assunto  in
ruolo  al  termine  del  rapporto di servizio provvisorio o supplente
appena risulti  vacante  un  posto  e  vi  sia  la  necessita'  della
copertura  dello  stesso,  sempre  nel  rispetto  dell'anzianita'  di
servizio.
   9.  I  concorrenti  che,  senza  giustificato   motivo,   non   si
sottopongono  alla  prova  selettiva  o non superano la prova vengono
cancellati dalla graduatoria e possono  ripresentare  la  domanda  di
ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione.
   10.  Il  personale  provisorio o supplente in servizio, in caso di
non superamento della prova selettiva o  di  assenza  alla  medesima,
senza   giustificato  motivo,  rimane  in  servizio  fino  alla  fine
dell'incarico in atto.