Art. 6. Graduatorie 1. L'accesso ai profili professionali della prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale puo' avvenire mediante superamento di test attitudinale o prova pratica e prova orale secondo l'ordine di apposita graduatoria permanente per ogni profilo e gruppo linguistico. 2. Con decreto dell'assessore provinciale del personale puo' essere autorizzata la formazione di apposite graduatorie per uffici o servizi o zone territoriali delimitate. 3. La graduatoria permanente e' aggiornata mensilmente al primo di ogni mese sulla base delle domande pervenute all'ispettorato del personale entro le ore dodici del quindicesimo giorno del mese precedente. Le domande possono essere inviate anche mediante il servizio postale con lettera raccomandata, purche' pervengano all'ufficio postale ricevente dell'amministrazione entro il medesimo giorno. 4. La graduatoria e' formata sulla base della valutazione di titoli ai sensi dell'art. 10. La valutazione dei titoli di servizio avviene a cadenza semestrale al primo gennaio e al primo luglio di ogni anno. Non si tiene conto del servizio maturato nel semestre precedente alle suindicate date. 5. La graduatoria mensile e' resa immediatamente esecutiva con l'approvazione da parte dell'ispettore del personale. La graduatoria viene depositata nell'ufficio competente per la gestione della relativa graduatoria e pubblicata all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'ufficio medesimo. 6. Le domande per l'inserimento nella graduatoria devono essere confermate, a pena di decadenza, entro il biennio dal primo inserimento nella graduatoria, qualora l'aspirante entro tale biennio non abbia instaurato un rapporto di servizio presso l'amministrazione provinciale. 7. Il personale di ruolo, in possesso dei requisiti di anzianita' richiesti per accedere ad un profilo di una qualifica superiore, puo' chiedere di essere inserito nella relativa graduatoria. La riserva dei posti e' calcolata, di regola, con riferimento ai posti che vengono coperti nell'anno solare. 8. Il personale provvisorio o supplente in servizio, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza, tenuto conto dell'anzianita' di servizio, nella graduatoria permanente. Il personale provvisorio o supplente che abbia gia' superato positivamente le prove selettive di cui al comma 1 e' assunto in ruolo al termine del rapporto di servizio provvisorio o supplente appena risulti vacante un posto e vi sia la necessita' della copertura dello stesso, sempre nel rispetto dell'anzianita' di servizio. 9. I concorrenti che, senza giustificato motivo, non si sottopongono alla prova selettiva o non superano la prova vengono cancellati dalla graduatoria e possono ripresentare la domanda di ammissione, decorsi sei mesi dalla cancellazione. 10. Il personale provisorio o supplente in servizio, in caso di non superamento della prova selettiva o di assenza alla medesima, senza giustificato motivo, rimane in servizio fino alla fine dell'incarico in atto.