Art. 2.
        Convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche
 
   1.  Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 la
Giunta provinciale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni di
durata non superiore a cinque anni con il Consiglio  nazionale  delle
ricerche.
   2. Tali convenzioni prevedono:
    a)  la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti
prescelti concernenti  una  ricerca  o  un  gruppo  di  ricerche  che
verranno  poste  in  essere nonche' le modalita' di realizzazione dei
progetti medesimi attraverso  programmi  esecutivi  aventi  di  norma
durata annuale;
    b)  i  soggetti  che  partecipano a ciascun progetto nonche', fra
essi, quello cui e' affidata  la  responsabilita'  scientifica  della
realizzazione del progetto medesimo;
    c)  gli  apporti  di  ciascun  soggetto di cui alla lettera b) in
termini di risorse logistiche, strumentali e di personale;
    d) la ripartizione della spesa derivante da ciascun progetto  tra
la  Provincia  autonoma  di  Trento,  il  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, i soggetti di cui alla lettera b) nonche' le  modalita'  di
affidamento  dell'incarico  di realizzazione del progetto medesimo ad
uno o piu' soggetti affidatari da individuarsi  prioritariamente  fra
quelli  di  cui  al  primo  comma  dell'articolo 1, di erogazione dei
relativi finanziamenti e  di  controllo  dell'attivita'  svolta,  dei
risultati conseguiti e della spesa.
   3. Per la realizzazione dei singoli progetti la Giunta provinciale
e'  autorizzata  ad  assumere  le deliberazioni in ordine ad appositi
contratti che disciplinano i rapporti  della  Provincia  autonoma  di
Trento  con  i  soggetti  affidatari  di  ciascun progetto, anche per
quanto concerne i diritti di utilizzo  dei  risultati  della  ricerca
scientifica, degli studi approfonditi e dei relativi brevetti.
   4.  I  contratti  di  cui  al  terzo comma definiscono altresi' le
modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti,  ai  soggetti  cui  e'
affidata  la  realizzazione  del  progetto,  nonche'  le modalita' di
rendicontazione.