Art. 2. Convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a cinque anni con il Consiglio nazionale delle ricerche. 2. Tali convenzioni prevedono: a) la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti prescelti concernenti una ricerca o un gruppo di ricerche che verranno poste in essere nonche' le modalita' di realizzazione dei progetti medesimi attraverso programmi esecutivi aventi di norma durata annuale; b) i soggetti che partecipano a ciascun progetto nonche', fra essi, quello cui e' affidata la responsabilita' scientifica della realizzazione del progetto medesimo; c) gli apporti di ciascun soggetto di cui alla lettera b) in termini di risorse logistiche, strumentali e di personale; d) la ripartizione della spesa derivante da ciascun progetto tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio nazionale delle ricerche, i soggetti di cui alla lettera b) nonche' le modalita' di affidamento dell'incarico di realizzazione del progetto medesimo ad uno o piu' soggetti affidatari da individuarsi prioritariamente fra quelli di cui al primo comma dell'articolo 1, di erogazione dei relativi finanziamenti e di controllo dell'attivita' svolta, dei risultati conseguiti e della spesa. 3. Per la realizzazione dei singoli progetti la Giunta provinciale e' autorizzata ad assumere le deliberazioni in ordine ad appositi contratti che disciplinano i rapporti della Provincia autonoma di Trento con i soggetti affidatari di ciascun progetto, anche per quanto concerne i diritti di utilizzo dei risultati della ricerca scientifica, degli studi approfonditi e dei relativi brevetti. 4. I contratti di cui al terzo comma definiscono altresi' le modalita' di erogazione dei finanziamenti, ai soggetti cui e' affidata la realizzazione del progetto, nonche' le modalita' di rendicontazione.