Art. 3. Disposizioni organizzative 1. La Giunta provinciale, per la realizzazione dei progetti contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 2, e' autorizzata: a) ad assumere gli oneri di spesa per la realizzazione di ciascun progetto, al netto delle spese direttamente assunte dal Consiglio nazionale delle ricerche per i propri organi, nei limiti della spesa a carico della Provincia come ripartita ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera d); b) ad acquisire al bilancio provinciale i finanziamenti a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, al netto delle spese di cui alla lettera a) direttamente assunte dal Consiglio nazionale delle ricerche; c) ad utilizzare le strutture immobiliari ed organizzative e le attrezzature della Provincia. 2. I programmi esecutivi per gli anni successivi a quello della stipula delle convenzioni sono proposti dal soggetto cui e' affidata la responsabilita' scientifica di ciascun progetto, corredati dai necessari elementi di analisi scientifica e tecnica e sono approvati dalla Giunta provinciale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.