Art. 3.
                     Disposizioni organizzative
 
   1. La  Giunta  provinciale,  per  la  realizzazione  dei  progetti
contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 2, e' autorizzata:
    a) ad assumere gli oneri di spesa per la realizzazione di ciascun
progetto,  al  netto  delle  spese direttamente assunte dal Consiglio
nazionale delle ricerche per i propri organi, nei limiti della  spesa
a  carico  della  Provincia  come ripartita ai sensi dell'articolo 2,
secondo comma, lettera d);
    b) ad acquisire al bilancio provinciale i finanziamenti a  carico
del  Consiglio  nazionale delle ricerche, al netto delle spese di cui
alla lettera a) direttamente assunte dal  Consiglio  nazionale  delle
ricerche;
    c)  ad  utilizzare le strutture immobiliari ed organizzative e le
attrezzature della Provincia.
   2. I programmi esecutivi per gli anni successivi  a  quello  della
stipula  delle convenzioni sono proposti dal soggetto cui e' affidata
la responsabilita' scientifica di  ciascun  progetto,  corredati  dai
necessari  elementi di analisi scientifica e tecnica e sono approvati
dalla Giunta provinciale e dal Consiglio nazionale delle ricerche.