Art. 4. Comitato tecnico amministratiro 1. Per assicurare l'attuazione coordinata della presente legge e' istituito un comitato tecnico-amministrativo composto: a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato, che lo presiede; b) da tre membri designati dalla Provincia, di cui uno su indicazione dell'associazione Costel Ivano incontri; c) da quattro membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche; d) da un membro designato dall'Universita' degli studi di Trento; e) da un membro designato dall'Istituto trentino di cultura. 2. Il comitato e' nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura provinciale. Funge da segretario un funzionario della Provincia nominato dalla Giunta provinciale. 3. Il comitato tecnico-amministrativo ha il compito di: a) promuovere il raccordo tra le iniziative previste dalle convenzioni ed altre iniziative in atto negli stessi settori a livello provinciale, nazionale ed internazionale; b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all'articolo 2; c) esprimere parere sui programmi esecutivi di cui all'articolo 3, secondo comma; d) vigilare sull'attuazione dei progetti sia attraverso l'esame delle relazioni semestrali, all'uopo predisposte dai responsabili delle ricerche, sia attraverso opportuni contatti con i responsabili stessi. 4. Ai membri del comitato e al segretario sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge.