Art. 4.
                   Comitato tecnico amministratiro
 
   1. Per assicurare l'attuazione coordinata della presente legge  e'
istituito un comitato tecnico-amministrativo composto:
    a)  dal Presidente della Giunta provinciale o da un suo delegato,
che lo presiede;
    b) da tre  membri  designati  dalla  Provincia,  di  cui  uno  su
indicazione dell'associazione Costel Ivano incontri;
    c)  da  quattro  membri  designati  dal Consiglio nazionale delle
ricerche;
    d) da un membro designato dall'Universita' degli studi di Trento;
    e) da un membro designato dall'Istituto trentino di cultura.
   2. Il comitato e' nominato dalla Giunta provinciale  e  rimane  in
carica   per  la  durata  della  legislatura  provinciale.  Funge  da
segretario un  funzionario  della  Provincia  nominato  dalla  Giunta
provinciale.
   3. Il comitato tecnico-amministrativo ha il compito di:
    a)  promuovere  il  raccordo  tra  le  iniziative  previste dalle
convenzioni ed altre  iniziative  in  atto  negli  stessi  settori  a
livello provinciale, nazionale ed internazionale;
    b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all'articolo 2;
     c)  esprimere parere sui programmi esecutivi di cui all'articolo
3, secondo comma;
    d) vigilare sull'attuazione dei progetti sia  attraverso  l'esame
delle  relazioni  semestrali,  all'uopo  predisposte dai responsabili
delle ricerche, sia attraverso opportuni contatti con i  responsabili
stessi.
   4.  Ai  membri  del  comitato  e  al segretario sono corrisposti i
compensi stabiliti dalla legge provinciale 20  gennaio  1958,  n.  4,
modificata  da  ultimo  con  l'articolo 42 della legge provinciale 23
febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui  all'articolo
40 della medesima legge.