Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1.  Nelle  ipotesi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b),
le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono  disposte  ai
sensi  del  primo  comma  dell'articolo 27 della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo  5  della  legge
provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.