Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), le connesse variazioni al bilancio della Provincia sono disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato con l'articolo 5 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.