Art. 7.
                        Copertura degli oneri
 
   1.  Alla  copertura  dell'onere  di  L.  1.000.000.000,  derivante
dall'applicazione    dell'articolo   6,   a   carico   dell'esercizio
finanziario 1991, si provvede mediante riduzione,  di  pari  importo,
del  fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della
spesa - tabella  B  -  per  il  medesimo  esercizio  finanziario,  in
relazione   alla   voce   "Interventi   nell'ambito   della   ricerca
scientifica" indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9  della
legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   2.  Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di L.
5.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma,
a  carico  dell'esercizio  finanziario  1991,  si  provvede  mediante
riduzione,  di  pari  importo,  del  fondo iscritto al capitolo 84170
dello stato di previsione della spesa - tabella B - per  il  medesimo
esercizio  finaziario,  in relazione alla voce "Costituzione di nuovi
comitati e commissioni consultive", indicata nell'allegato  n.  4  di
cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   3.  All'onere  di  L.  2.000.000.000,  derivante dall'applicazione
dell'articolo 6, per il periodo degli anni 1992 e 1993, si fa  fronte
mediante  l'utilizzo  delle  disponibilita' di pari importo derivanti
dalle previsione di spesa in  conto  capitale  iscritte  nel  settore
funzionale  "Oneri  non ripartibili", programma "Spese diverse", area
di attivita' "Spese diverse" del bilancio pluriennale  1991-1993,  di
cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   4.  Al  maggiore  onere,  valutato  nell'importo  di L. 8.000.000,
derivante dall'applicazione dell'articolo 4, quarto comma,  a  carico
dell'esercizio  finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo di
una quota, di pari  importo,  delle  disponibilita'  derivanti  dalle
previsioni  di spesa iscritte nel settore funzionale "Amministrazione
generale", programma "Amministrazione generale",  area  di  attivita'
"Servizi   generali"   del  bilancio  pluriennale  1991-1993  di  cui
all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3.
   5.  Per  gli  esercizi  successivi  si  provvedera'   secondo   le
previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.