IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE P R O M U L G A la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 8 e 9 del proprio Statuto ed in conformita' all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, promuove la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria e concorre con gli altri enti locali territoriali e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione. 2. La Giunta regionale e' autorizzata a partecipare alla Fondazione purche' il relativo statuto abbia le finalita' di contribuire allo sviluppo ed alla diffusione nel territorio regional delle attivita' teatrali, ed in particolare a: a) produrre direttamente spettacoli teatrali di alto valore artistico in collaborazione o in rapporto di coproduzione, con istituzioni teatrali pubbliche e private avvalendosi di personale artistico e tecnico in possesso dei requisiti necessari e di elevata professionalita'; b) curare la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e coprodotti nelle proprie sedi teatrali, nel territorio regionale, in quello nazionale e all'estero; c) assumere la eventuale gestione diretta e la disponibilita' esclusiva di spazi teatrali nell'ambito regionale, previa convenzione con le amministrazioni locali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilita', nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalita' qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto livello professionale e artistico; d) coordinare e favorire la distribuzione di spettacoli nel territorio regionale, anche cooperando a tal fine con organismi o associazioni teatrali pubbliche e private esistenti in Umbria, anche in rapporto con le Universita'; e) favorire iniziative idonee per la valorizzazione del repertorio italiano e particolarmene di quello contemporaneo contribuendo allo sviluppo delle attivita' di sperimentazione e ricerca; f) assumere iniziative, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la formazione e qualificazione di quadri artistici, tecnici e amministrativi in campo teatrale; g) assumere e promuovere iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico agli spettacoli teatrali; h) operare per le finalita' sopra enunciate anche con riferimento all'ambito regionale, in particolare per quanto riguarda autori e testi, produzioni, formazione, qualificazione e utilizzazione del personale tecnico e artistico.