Art. 5. Contributo annuale 1. La Regione concorre alla gestione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria con un contributo annuale ordinario determinato in modo che sommato a quello degli altri enti fondatori, non sia inferiore alla sovvenzione assegnata dallo Stato alla Fondazione per la stessa stagione teatrale. 2. Le quote annuali spettanti a ciascun ente fondatore sono stabilite d'intesa tra gli stessi. 3. L'erogazione del contributo di cui al primo comma e' deliberata dalla Giunta regionale, previa valutazione della congruita' del programma annuale d'attivita' della Fondazione alle finalita' della presente legge, ed a seguito dell'approvazione da parte della Giunta regionale del bilancio preventivo della fondazione e del conto consuntivo dell'anno precedente. 4. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Fondazione devono essere deliberati dall'assemblea della stessa entro due mesi rispettivamente, dall'inizio e dalla fine della stagione teatrale. 5. Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere deliberato in pareggio. 6. La Fondazione non puo' assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilita' finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previso reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo a copertura. 7. Qualora nell'arco di un biennio la Fondazione del Teatro Stabile dell'Umbria non raggiunga il pareggio del bilancio, gli organi sociali decadono e vengono surrogati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.