Art. 10. Definizione di piste ciclabili 1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili: a) i percorsi adeguatamente segnalati, all'interno di zone pedonali urbane; b) i percorsi su sedi viabili, sia urbane che extraurbane, adibite esclusivamente al traffico ciclistico; c) i percorsi realizzati in relazione a sedi stradali ospitanti il normale traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello mediante protezioni e segnalazioni che garantiscano la massima sicurezza; d) le aree per parcheggi di biciclette.