Art. 10.
                   Definizione di piste ciclabili
 
   1. Ai fini della presente legge si intendono per piste ciclabili:
    a)  i  percorsi  adeguatamente  segnalati,  all'interno  di  zone
pedonali urbane;
    b)  i  percorsi  su  sedi  viabili,  sia  urbane che extraurbane,
adibite esclusivamente al traffico ciclistico;
    c) i percorsi realizzati in relazione a sedi  stradali  ospitanti
il  normale  traffico autoveicolare, adeguatamente separati da quello
mediante  protezioni  e  segnalazioni  che  garantiscano  la  massima
sicurezza;
    d) le aree per parcheggi di biciclette.