Art. 11.
                   Programma delle piste ciclabili
 
   1.  Le  province,  i  comuni,  le  comunita' montane e gli enti di
gestione dei parchi e delle riserve  naturali,  in  attuazione  delle
direttive  tecniche  di  cui  all'art.  5, presentano alla regione il
"Programma  delle  piste  ciclabili",  corredato  di  planimetrie   e
preventivi di massima.
   2.  L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione
di progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.