Art. 11. Programma delle piste ciclabili 1. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali, in attuazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, presentano alla regione il "Programma delle piste ciclabili", corredato di planimetrie e preventivi di massima. 2. L'esecuzione del programma avviene attraverso la realizzazione di progetti esecutivi realizzabili anche per stralci funzionali.