Art. 12.
               Disposizioni urbanistiche e progettuali
 
   1. I comuni in sede di redazione del  P.R.G.  o  di  sua  variante
generale  o con apposito piano di settore, organicamente correlato al
piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione  in
vigore  o  allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture
da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico  ciclistico
e  finalizzate  alla  costituzione,  particolarmente  nell'ambito dei
centri abitati, di una rete di percorsi che consentano, in condizioni
di sicurezza, la piu' ampia mobilita'  degli  utenti,  curando  anche
l'interconnesione con i comuni limitrofi.
   2.  Nella  scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i
relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei  fiumi
e  dei  torrenti comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi
stradali  e  realizzati  con  accorgimenti  atti  a   garantirne   le
condizioni di assoluta sicurezza.
   3.  Nella  progettazione  si  tiene conto dei movimenti residenza-
scuola-lavoro, dei principali punti  di  interscambio  con  linee  di
trasporto  pubblico, nonche' della possibilita' di collegamento tra i
vari percorsi. Per ciascun percorso sono  individuate  adeguate  zone
per la sosta ed il parcheggio.
   4. In sede di progettazione di nuova viabilita' o di potenziamento
di  quella  esistente,  sono  previsti,  ove  possibili e funzionali,
percorsi per piste ciclabili.
   5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei
mezzi  di  trasporto  collettivo,  presso  gli  edifici  pubblici,  a
servizio   delle  piste  ciclabili  sono  individuate  adeguate  zone
attrezzate per il parcheggio delle biciclette.