Art. 12. Disposizioni urbanistiche e progettuali 1. I comuni in sede di redazione del P.R.G. o di sua variante generale o con apposito piano di settore, organicamente correlato al piano urbano del traffico, o piano di trasporto o di circolazione in vigore o allo studio, prevedono sistemi di aree e di infrastrutture da riservare a sedi viabili proprie destinate al traffico ciclistico e finalizzate alla costituzione, particolarmente nell'ambito dei centri abitati, di una rete di percorsi che consentano, in condizioni di sicurezza, la piu' ampia mobilita' degli utenti, curando anche l'interconnesione con i comuni limitrofi. 2. Nella scelta dei siti per le piste ciclabili sono preferiti i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse, gli argini dei fiumi e dei torrenti comunque tracciati, distinti e ben divisi dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti atti a garantirne le condizioni di assoluta sicurezza. 3. Nella progettazione si tiene conto dei movimenti residenza- scuola-lavoro, dei principali punti di interscambio con linee di trasporto pubblico, nonche' della possibilita' di collegamento tra i vari percorsi. Per ciascun percorso sono individuate adeguate zone per la sosta ed il parcheggio. 4. In sede di progettazione di nuova viabilita' o di potenziamento di quella esistente, sono previsti, ove possibili e funzionali, percorsi per piste ciclabili. 5. Nelle aree a parcheggio per autoveicoli, presso le stazioni dei mezzi di trasporto collettivo, presso gli edifici pubblici, a servizio delle piste ciclabili sono individuate adeguate zone attrezzate per il parcheggio delle biciclette.