Art. 13. Iniziative della Regione 1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge redige e pubblica, di concerto con gli enti locali interessati, guide e carte della viabilita' ciclistica regionale da aggiornarsi periodicamente. 2. Le Regione, di concerto con gli enti locali interessati, cura la diffusione delle guide e carte di cui al comma 1 e assume altre iniziative volte a propagandare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto ordinario. 3. La Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con l'Ente ferrovie dello Stato e con le aziende di trasporto pubblico interurbano, per incentivare il trasporto della bicicletta al seguito o altre forme di trasporto intermodale volte alla reciproca integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico. 4. La Regione, di concerto con gli enti locali interessati, predispone un proprio programma di realizzazione di percorsi ciclabili lungo le alzaie dei corsi d'acqua di pertinenza del demanio regionale, sulle sedi di ferrotramvie in dismissione.