Art. 13.
                      Iniziative della Regione
 
   1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge redige e pubblica, di concerto con gli enti locali interessati,
guide e carte della viabilita' ciclistica  regionale  da  aggiornarsi
periodicamente.
   2.  Le  Regione, di concerto con gli enti locali interessati, cura
la diffusione delle guide e carte di cui al comma 1  e  assume  altre
iniziative  volte a propagandare l'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto ordinario.
   3. La Giunta regionale promuove accordi e convenzioni  con  l'Ente
ferrovie   dello  Stato  e  con  le  aziende  di  trasporto  pubblico
interurbano, per incentivare il trasporto della bicicletta al seguito
o  altre  forme  di  trasporto  intermodale  volte   alla   reciproca
integrazione tra bicicletta e mezzo pubblico.
   4.  La  Regione,  di  concerto  con  gli  enti locali interessati,
predispone  un  proprio  programma  di  realizzazione   di   percorsi
ciclabili lungo le alzaie dei corsi d'acqua di pertinenza del demanio
regionale, sulle sedi di ferrotramvie in dismissione.