Art. 14. Contributi regionali 1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi ciclabili nella misura massima del 90% dell'intera spesa prevista. 2. Al fine di conseguire il finanziamento di tali interventi, entro novanta giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui all'art. 5, gli enti di cui all'art. 11, presentano al Presidente della Giunta regionale domanda corredata da un quadro organico di interventi coordinati e relative priorita', planimetria e preventivo di spesa. 3. La Regione, nell'ambito dello stanziamento previsto dalla presente legge, individua, per la concessione dei contributi di cui al comma 1 le seguenti priorita': a) sviluppo della mobilita' ciclistica nelle aree urbane; b) realizzazione di collegamenti ciclabili e ciclopedonali finalizzati al superamento di infrastrutture ferroviarie, viabilistiche o di altre barriere a mezzo di sottopassi e passerelle o assimilabili, creando connessioni alternative alla viabilita' di maggiore traffico autoveicolare, tra zone residenziali e pubblici servizi o per favorire lo scambio intermodale; c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e alla visita dei parchi e delle riserve naturali o delle zone di interesse culturale, ricreativo, turistico o sportivo; d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici. 4. Gli enti individuati dovranno presentare entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza, i relativi progetti esecutivi. 5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, primo, quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.