Art. 14.
                        Contributi regionali
 
   1. La Giunta regionale, provvede al finanziamento degli interventi
relativi  alla  realizzazione  di  percorsi  ciclabili  nella  misura
massima del 90% dell'intera spesa prevista.
   2. Al fine di conseguire  il  finanziamento  di  tali  interventi,
entro  novanta giorni dall'emanazione delle direttive tecniche di cui
all'art. 5, gli enti di cui all'art.  11,  presentano  al  Presidente
della  Giunta  regionale  domanda  corredata da un quadro organico di
interventi coordinati e relative priorita', planimetria e  preventivo
di spesa.
   3.  La  Regione,  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto dalla
presente legge, individua, per la concessione dei contributi  di  cui
al comma 1 le seguenti priorita':
    a) sviluppo della mobilita' ciclistica nelle aree urbane;
    b)   realizzazione  di  collegamenti  ciclabili  e  ciclopedonali
finalizzati   al   superamento   di    infrastrutture    ferroviarie,
viabilistiche  o di altre barriere a mezzo di sottopassi e passerelle
o assimilabili, creando connessioni alternative  alla  viabilita'  di
maggiore  traffico  autoveicolare,  tra  zone residenziali e pubblici
servizi o per favorire lo scambio intermodale;
    c) realizzazione di itinerari ciclabili finalizzati all'accesso e
alla visita dei parchi e delle  riserve  naturali  o  delle  zone  di
interesse culturale, ricreativo, turistico o sportivo;
    d) dismissione del traffico motorizzato nei centri storici.
   4.  Gli  enti individuati dovranno presentare entro novanta giorni
dalla comunicazione dell'ammissione al contributo, pena la decadenza,
i relativi progetti esecutivi.
   5. Ai progetti ed agli interventi di cui alla  presente  legge  si
applicano  le  disposizioni  contenute  nell'art.  1, primo, quarto e
quinto  comma  della  legge  3  gennaio  1978,  n.  1  e   successive
modificazioni.