Art. 16. Norma finanziaria 1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono super- are l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel triennio 1992-1994 e sono finanziati dalle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43. 2. La somma complessiva indicata al comma 1, e' cosi' ripartita: a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%; b) per gli interventi sulle strade provinciali, una quota del 24%; c) per gli interventi di competenza comunale, una quota parte del 19%; d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota del 7%. 3. L'onere di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella partita n. 1 di lire 90 miliardi, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, iscritta al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993, approvato con l'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1991, n. 7. Per il 1994 si provvede ai sensi dell'art. 32/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come integrata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, utilizzando la proiezione, per il medesimo importo di lire 90 miliardi, della maggiore entrata di cui al comma 1. 4. All'istituzione dei relativi capitoli di spesa nei bilanci annuali 1992, 1993 e 1994, si provvede con le rispettive leggi di bilancio. 5. In ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di obbligazioni da parte della Regione in attuazione della presente legge, entro i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al comma 1, si applica l'art. 32, penultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.