Art. 16.
                          Norma finanziaria
 
   1. Gli interventi previsti dalla presente legge non possono super-
are l'onere complessivo di lire 240 miliardi nel triennio 1992-1994 e
sono finanziati dalle maggiori  entrate  derivanti  dall'applicazione
della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 43.
   2. La somma complessiva indicata al comma 1, e' cosi' ripartita:
    a) per gli interventi sulle strade statali, una quota del 50%;
    b)  per  gli  interventi  sulle strade provinciali, una quota del
24%;
    c) per gli interventi di competenza comunale, una quota parte del
19%;
    d) per gli interventi inerenti le piste ciclabili, una quota  del
7%.
   3.  L'onere  di cui al comma 1, trova riscontro di copertura nella
partita n. 1 di lire 90 miliardi, per  ciascuno  degli  anni  1992  e
1993,  iscritta al capitolo 80230 del bilancio pluriennale 1991-1993,
approvato con l'art. 16 della legge regionale 25 gennaio 1991, n.  7.
Per  il  1994  si  provvede  ai  sensi  dell'art. 32/ bis della legge
regionale  9  dicembre  1977,  n.  72,  come  integrata  dalla  legge
regionale  7 settembre 1982, n. 43, utilizzando la proiezione, per il
medesimo importo di lire 90 miliardi, della maggiore entrata  di  cui
al comma 1.
   4.  All'istituzione  dei  relativi  capitoli  di spesa nei bilanci
annuali 1992, 1993 e 1994, si provvede con  le  rispettive  leggi  di
bilancio.
   5.  In  ordine alla stipulazione dei contratti e all'assunzione di
obbligazioni da parte della  Regione  in  attuazione  della  presente
legge,  entro  i limiti della spesa globalmente autorizzata di cui al
comma 1, si applica l'art. 32, penultimo comma, della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72, come  sostituito  dall'art.  13  della  legge
regionale 7 settembre 1982, n. 43.