Art. 18.
                            Norma finale
 
   1.  Per  quanto  non previsto dalla presente legge si applicano le
norme disciplinanti la materia di cui alla legge regionale 16  agosto
1984, n. 42 e successive modifiche e integrazioni nonche' le norme di
cui alla legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.