Art. 2.
                           S o g g e t t i
 
   1.  Alla  realizzazione  degli  interventi previsti dalla presente
legge concorrono con la Regione, le amministrazioni statali, l'ANAS e
gli  enti  di  gestione  del  pubblico  trasporto,  le  province,  le
comunita'  montane,  i  comuni interessati e gli enti di gestione dei
parchi e delle riserve naturali.