Art. 3. Settori d'intervento 1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, riguardano in particolare i seguenti settori di intervento: a) sistemazione dei tratti delle reti stradali di riscontrata sinistrosita'; b) miglioramento della mobilita' nei punti di accumulo del flusso veicolare; c) ammodernamento delle strutture esistenti; d) realizzazione di opere di viabilita' alternativa agli attraversamenti dei centri urbani; e) soppressione di passaggi a livello e formazione di sovrappassi-sottopassi ed altre attrezzature con particolare attenzione a quelli riservati a ciclisti o pedoni; f) realizzazione di itinerari e attrezzature ciclabili separati dal traffico motorizzato; g) realizzazione di opere di integrazione dei parcheggi con la viabilita'; h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile; i) attivazione di sistemi per la rilevazione automatica della intensita' e delle caratteristiche del flusso veicolare e per l'informazione agli utenti; l) garantire la piu' sicura percorribilita' e transitabilita' pedonale di ogni tratto stradale; m) ogni altro intervento tendente al miglioramento della mobilita' regionale.