Art. 3.
                        Settori d'intervento
 
   1. Le azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi  di  cui
all'art.   1,   riguardano  in  particolare  i  seguenti  settori  di
intervento:
    a)  sistemazione  dei  tratti  delle reti stradali di riscontrata
sinistrosita';
    b) miglioramento della mobilita' nei punti di accumulo del flusso
veicolare;
    c) ammodernamento delle strutture esistenti;
    d)  realizzazione  di  opere  di  viabilita'   alternativa   agli
attraversamenti dei centri urbani;
    e)   soppressione   di   passaggi   a  livello  e  formazione  di
sovrappassi-sottopassi  ed   altre   attrezzature   con   particolare
attenzione a quelli riservati a ciclisti o pedoni;
    f)  realizzazione  di itinerari e attrezzature ciclabili separati
dal traffico motorizzato;
    g) realizzazione di opere di integrazione dei  parcheggi  con  la
viabilita';
    h) sistemazione segnaletica tradizionale e a messaggio variabile;
    i)  attivazione  di  sistemi  per la rilevazione automatica della
intensita'  e  delle  caratteristiche  del  flusso  veicolare  e  per
l'informazione agli utenti;
    l)  garantire  la  piu'  sicura percorribilita' e transitabilita'
pedonale di ogni tratto stradale;
    m)  ogni  altro  intervento  tendente  al   miglioramento   della
mobilita' regionale.