Art. 4.
         Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi
 
   1.  Il presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli
atti di intesa, i  pareri,  i  nulla-osta,  le  autorizzazioni  e  le
approvazioni  prescritte  per  i  progetti  degli  interventi  di cui
all'art. 3, convoca una apposita conferenza  dei  servizi,  ai  sensi
dell'articolo  14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano
tutti gli enti e organi tenuti ad esprimersi sui progetti stessi.
   2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata  e
coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il presidente della
Giunta  regionale  promuove  la  conclusione  di  appositi accordi di
programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.