Art. 4. Approvazione dei progetti e conferenza dei servizi 1. Il presidente della Giunta regionale, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritte per i progetti degli interventi di cui all'art. 3, convoca una apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui partecipano tutti gli enti e organi tenuti ad esprimersi sui progetti stessi. 2. Se l'attuazione degli interventi richiede l'azione integrata e coordinata dell'ANAS, delle province, dei comuni, il presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.