Art. 5.
                         Direttive tecniche
 
   1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per
la  programmazione  e  la  realizzazione  degli  interventi  previsti
dall'art.   3.   In   particolare,  entro  sei  mesi  dalla  data  di
approvazione della presente  legge,  la  Giunta  regionale  emena  le
direttive   e   i   criteri   tecnici  per  la  programmazione  e  la
realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature ciclabili.