Art. 5. Direttive tecniche 1. La Giunta regionale emana le direttive ed i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 3. In particolare, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale emena le direttive e i criteri tecnici per la programmazione e la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature ciclabili.