Art. 7. Interventi sulle strade statali 1. La Giunta regionale per l'adeguamento della viabilita' statale nei settori di intervento indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a ), b ), c ), d ), h ), i), concorre con contributi in conto capitale, nella misura massima del 40% della spesa prevista, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531 nei limiti delle risorse destinate. 2. Ai fini di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS. 3. Le convenzioni individuano l'elenco degli interventi e ne determinano i tempi, le modalita' di realizzazione, la quota di finanziamento a carico dei singoli enti ed ogni altro adempimento connesso. 4. Nella compilazione dell'elenco degli interventi sono privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di elevata sinistrosita', desunte dai dati ufficiali forniti dalle statistiche compilate dall'ACI e dall'ISTAT.