Art. 7.
                   Interventi sulle strade statali
 
   1.  La Giunta regionale per l'adeguamento della viabilita' statale
nei settori di intervento indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a ),
b ), c ), d ), h ), i), concorre con contributi  in  conto  capitale,
nella misura massima del 40% della spesa prevista, ai sensi dell'art.
5  della  legge  12  agosto  1982,  n.  531  nei limiti delle risorse
destinate.
   2. Ai fini di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Giunta
regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS.
   3. Le convenzioni  individuano  l'elenco  degli  interventi  e  ne
determinano  i  tempi,  le  modalita'  di  realizzazione, la quota di
finanziamento a carico dei singoli enti  ed  ogni  altro  adempimento
connesso.
   4.   Nella   compilazione   dell'elenco   degli   interventi  sono
privilegiati gli interventi che incidano sulle situazioni di  elevata
sinistrosita',  desunte  dai dati ufficiali forniti dalle statistiche
compilate dall'ACI e dall'ISTAT.