Art. 8.
               Interventi sulla viabilita' provinciale
 
   1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli  interventi
di  cui  all'art.  3,  riguardanti le strade provinciali nella misura
massima del 60%  della  spesa  prevista,  nei  limiti  delle  risorse
destinate.
   2.  Per  la  definizione degli interventi previsti dal comma 1, il
presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di  accordi
di  programma  con  le  province  ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142,  sulla  base  di  programmi  triennali  definiti
nell'ambito dell'accordo stesso.
   3.  Nella  formulazione  dei  programmi  di  cui  al comma 2, sono
privilegiati gli interventi che incidono  su  situazioni  di  elevata
sinistrosita'  desunte da dati ufficiali coni criteri di cui all'art.
7, comma 4.