Art. 8. Interventi sulla viabilita' provinciale 1. La Giunta regionale provvede al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3, riguardanti le strade provinciali nella misura massima del 60% della spesa prevista, nei limiti delle risorse destinate. 2. Per la definizione degli interventi previsti dal comma 1, il presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di accordi di programma con le province ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di programmi triennali definiti nell'ambito dell'accordo stesso. 3. Nella formulazione dei programmi di cui al comma 2, sono privilegiati gli interventi che incidono su situazioni di elevata sinistrosita' desunte da dati ufficiali coni criteri di cui all'art. 7, comma 4.